PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che il modello di dichiarazione ambientale (cd. MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono quindi immutate, rispetto all’anno scorso, le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Il MUD confermato

Il DPCM del 24 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019, ha approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (cd. MUD), sostituendo il ‘vecchio’ modello di dichiarazione, allegato al DPCM del 28 dicembre 2017.

Il MUD va utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

MUD 2020: cosa si comunica

L’Allegato 1 al decreto specifica l’articolazione del MUD in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 dicembre 2017, quali:

1-Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni.

2-La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.

3-Il Conaidovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.

Ricordiamo che i soggetti obbligati sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Per chi fosse interessato, lo studio Nomos Srls è a vostra disposizione per fornirvi assistenza nella presentazione di tale dichiarazione.

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