DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Gentile Cliente

il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Tale Decreto Legge entra in vigore dal 22 settembre 2021 e introduce, anche per i lavoratori del settore privato, l’obbligo del GREEN PASS.

Di fatto, dal 15 ottobre p.v., chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, dovrà possedere ed esibire, su richiesta, il GREEN PASS.

Tale obbligo, riguarderà anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso luoghi privati e/o pubblici, anche sulla base di contratti esterni.

Di contro, tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Alla luce di questo nuovo provvedimento governativo, riteniamo opportuno riportare informazioni utili alla sua corretta applicazione:

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS (certificazione Verde Covid-19)

  • In caso di tampone antigienico rapido negativo  la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
  • In caso di tampone antigienico molecolare  la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 72 ore dall’ora del prelievo.
  • In caso di vaccinazione:
    • per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata subito dopo la somministrazione e avrà validità immediata ;
    • nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
  • nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
  • nei casi di guarigione da Covid-19 La Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi)
  • nei casi di avvenuta guarigione dal Covid-19 dopo 14 giorni dalla 1° somministrazione o al termine del ciclo vaccinale la certificazione avrà validità per 12 mesi ;

Le disposizioni che implicano il possesso del Green Pass/Certificato Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (dunque per i ragazzi al di sotto dei dodici anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CHI DEVE VERIFICARE LA VALIDITA’ DEL GREEN PASS

E CONTESTARE LE EVENTUALI VIOLAZIONI

I datori di lavoro (o loro incaricati con atto formale) del lavoratore stesso e, nel caso di prestazioni in luoghi di lavoro esterni privati e/o pubblici, anche i rispettivi datori di lavoro (o loro incaricati con atto formale).

Tale verifica è dovuta e deve essere definita, entro il 15 ottobre 2021, con apposita modalità operativa, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tale controllo sia effettuato al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

 COME SI VERIFICA LA VALIDITA’ DEL GREEN PASS

Tale verifica si effettuata tramite l’app gratuita “VerificaC19”, che permette tale adempimento tramite lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Occorre scaricare l’app per poter effettuare la verifica.

Il dato non potrà essere archiviato, il controllo è svolto visivamente dal Datore di Lavoro o loro incaricati con atto formale.

COME COMPORTARSI IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

NEL CASO DI LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS

Il lavoratore sprovvisto di GREEN PASS deve essere sospeso dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Tale sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione del GREEN PASS e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del GREEN PASS, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

Il Decreto Legge prevede sanzioni,

  • per il Datore di lavoro che non ottemperasse all’obbligo di verifica del GREEN PASS del lavoratore o nel caso di mancata adozione delle misure organizzative
  • per lo stesso lavoratore che fosse trovato sprovvisto del GREEN PASS sul luogo di lavoro

La sanzione amministrativa prevista è stabilita in euro da 600 a 1500.

Lo studio Nomos Srls è a vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza sull’argomento.

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