Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, N. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07/01/2022). Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022.

 

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il decreto stabilisce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. In ambito scolastico il decreto cambia le regole per la gestione dei casi di positività.

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento:

 

OBBLIGO VACCINALE

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
  3. c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Gli over 50 che non svolgono, pertanto, alcuna attività lavorativa e si rifiutano di sottoporsi al ciclo vaccinale potranno essere fermati da qualsiasi agente di pubblica sicurezza rischiando una multa di 100 euro una tantum e sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

 

Non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.

L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potranno essere sospesi per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza retribuzione e, secondo il novato articolo 4 – quinquies, “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato” potranno essere sostituiti “ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore” e “con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

La sanzione amministrativa, per le eventuali violazioni, è stata fissata nel pagamento di una somma compresa tra i 600 e i 1.500 euro. Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottempera a questa funzione, rischia, invece, una multa che va dai 400 a 1.000 euro.

GREEN PASS BASE

 

E’ esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono::

  1. servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
  1. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

SMART WORKING

Nessun articolo è dedicato, nel decreto legge, allo smart working: il lavoro agile viene però caldamente incoraggiato con una circolare emanata il 5 gennaio, simultaneamente al varo del nuovo decreto, dai ministri della funzione pubblica e del lavoro.

Nel corpo della circolare, per quanto concerne le imprese private, viene specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali” tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il lavoro agile prevede lo stesso trattamento economico garantito al lavoro in presenza; è del tutto evidente però che nelle giornate effettive di smart working, ovvero, svolte senza vincolo di orario, non è possibile riconoscere le indennità legate all’orario di lavoro come, ad esempio, lo straordinario. Nel caso del lavoro da remoto, che ha invece gli stessi vincoli orari del lavoro in presenza, sono ammessi anche tutti gli istituti collegati all’orario.

Importante sottolineare che lo smart working può essere regolarmente svolto anche durante la quarantena e che non può essere considerato un modo per aggirare l’obbligo vaccinale: vigono, per i lavoratori a distanza, le stesse disposizioni normative a cui sono sottoposti tutti gli altri lavoratori.

Il documento si conclude con l’esplicita raccomandazione a ricorrere al lavoro agile “per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza” e ricorda la necessità, da parte del datore di lavoro, di “garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività” sia per quanto riguarda l’uso delle apparecchiature che la modulazione dei tempi di lavoro.

SCUOLA

In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:

1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;

2) nella scuola primaria (Scuola elementare):

– con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);

– in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;

3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc):

– fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;

– con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;

– con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Lo studio Nomos Srls è a vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza sull’argomento.

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